È illegittima la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore comminata a un finanziere per aver fatto pervenire, a mezzo del suo legale, agli indirizzi di posta elettronica istituzionali del Gruppo Guardia di Finanza e della Compagnia Guardia di Finanza di appartenenza, una lettera nella quale ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio in violazione dell’art. 2087 c.c. L’iniziativa dell’interessato, che ha inviato tramite il suo legale, una lettera di segnalazione di presunti comportamenti discriminatori subiti, costituisce esercizio di una facoltà legittima diretta espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione e non può considerarsi tale da integrare alcuna violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del militare. Non si può limitare l’esercizio del diritto di difesa in via preventiva rispetto all’adire le vie giudiziarie, e anzi il dialogo preventivo con l’Amministrazione su eventuali possibili controversie, risulta conforme ai principi di comportamento in buona fede e leale collaborazione che devono sempre improntare il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione pubblica, anche nel caso in cui si tratti di un militare.
Source: Quotidiano Giuridico