Non sussiste il diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con il suo intervento non dia risultato positivo e la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, è indipendente dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, ove la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti né da queste condizionate. Il Tribunale di Milano, con sentenza 5 gennaio 2022, fissa i limiti del diritto del mediatore alla provvigione precisando come tale diritto non sussiste in ipotesi di conclusione dell’affare in conseguenza dell’accordo tra le parti cui sia rimasto del tutto estraneo il mediatore il quale si sia così limitato solamente a mettere (originariamente) le medesime parti in contatto tra loro.
Source: Quotidiano Giuridico