La Corte costituzionale con la sentenza 10 marzo 2022, n. 64 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie.
Source: Quotidiano Giuridico