Deve escludersi la preclusione della domanda di assegno divorzile nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto; che, d’altra parte, neppure può trovare applicazione l’istituto del giudizio di revisione ex art. 9 Legge n. 898 del 1970, atteso che, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l’istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29290.
Source: Quotidiano Giuridico