Il ricorrente agiva per disconoscimento di paternità. Il Tribunale accoglieva la domanda e disponeva che al figlio venisse attribuito il cognome della madre. Avverso tale pronuncia proponevano appello la donna e, incidentalmente, il curatore del minore, eccependo la decadenza dal diritto ad agire del padre e contestando il merito della decisione. La Corte adita rigettava entrambi gli appelli. La donna proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’applicazione dell’art. 244 nella versione modificata, per essere stata esperita l’azione oltre il termine di cinque anni dalla nascita del figlio e, nel merito, per mancata valutazione dell’interesse del minore. La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27140 accoglieva tale seconda istanza, cassava la sentenza impugnata e disponeva il rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Source: Quotidiano Giuridico