In caso di frazionamento del credito va escluso il rimborso delle spese processuali

Secondo la Cassazione, ordinanza 2 novembre 2021, n. 31053, il divieto di frazionamento del credito unitario in più parti si estende al processo esecutivo qualora il predetto non sia giustificato da particolari esigenze di tutela effettiva del credito (e non comporti un’indebita maggiorazione dell’aggravio per il debitore).
Source: Quotidiano Giuridico