L’art 14 del D.Lgs. lgt. 382/1944 nel conferire alle Commissioni centrali (e quindi anche al CNF) il potere di imporre agli iscritti all’albo professionale un contributo, rapportato alle spese necessarie al suo funzionamento, non si pone in contrasto con l’art 23 Cost. per difetto di determinatezza, poiché la prestazione è imposta in base ad una previsione di legge che contempla la destinazione della prestazione, collegandola specificamente ad un paramento, quali le spese per il funzionamento dell’ente, la cui concreta quantificazione segue procedure legalmente predeterminate poiché il funzionamento del Consiglio, e il suo bilancio, in ragione della sua natura di ente pubblico non economico, sono regolati da un complesso sistema normativo, nonché da un sistema di controlli, idonei ad escludere ogni profilo di arbitrarietà nella quantificazione del contributo. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 29 ottobre 2021, n. 30960.
Source: Quotidiano Giuridico