Con la sentenza n. 205 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, per insufficiente e perplessa motivazione dell’ordinanza di rimessione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660, comma 6, e 663 c.p.c. nonché dell’art. 55, comma 5, della legge n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché il petitum dedotto risulta sostanzialmente contraddittorio, avendo il giudice rimettente chiesto, da una parte, di eliminare del tutto, nell’art. 660, comma 6, c.p.c., la possibilità che, ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666 c.p.c., sia sufficiente la comparizione personale dell’intimato e, dall’altra, che la comparizione personale dell’intimato, che ne abbia pregiudicato la difesa, escluda di per sé la convalida dello sfratto.
Source: Quotidiano Giuridico