Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale, aveva confermato la condanna nei confronti di alcuni soggetti per reati riguardanti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 29 ottobre 2021, n. 39162 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto sussistente l’aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili – ha affermato il principio secondo cui anche un centro per l’aggregazione per l’infanzia, una scuola di musica per bambini e per ragazzi, una canonica frequentata per il catechismo e un doposcuola quotidiano per bambini, ossia “associazioni di servizi dedicati ai giovani e minori”, al cui interno si svolgono “con regolarità quotidiana incontri, corsi, attività riservate ai minori”, possono essere legittimamente ritenute costituire quelle “comunità giovanili” rilevanti a norma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. g).
Source: Quotidiano Giuridico