Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo in ordine al delitto di violenza privata continuata, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, sentenza 25 ottobre 2021, n. 38174 – nell’esaminare la doglianza difensiva secondo cui la Corte d’appello aveva erroneamente rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c.p., in ragione della incompatibilità tra questa e il vincolo della continuazione, ritenuto sussistente tra le condotte ascritte all’imputato – preso atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la seguente questione giuridica controversa: “Se, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., sia di per sé ostativa la continuazione tra i reati”.
Source: Quotidiano Giuridico