Deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere, il gravame proposto avverso il mancato inserimento della clausola sociale all’interno di un bando di gara, atteso che tale evenienza non incide sulla posizione giuridica degli operatori economici concorrenti e sull’interesse all’aggiudicazione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 febbraio 2022, n. 1234.
Source: Quotidiano Giuridico