Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, che aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati in relazione a tre episodi concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 10 novembre 2021 n. 40548 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice di appello aveva errato attesa la mancata esplicitazione degli aumenti apportati a titolo di continuazione in assenza di alcuna valutazione personalizzata in relazione alla gravità, alla pluralità degli episodi da porsi in continuazione, dei precedenti penali e degli aumenti apportati in relazione ai fatti contestati agli altri correi – ha riaffermato il principio secondo cui il giudice, in consimili ipotesi, deve verificare in concreto, alla stregua della gravità dei reati in continuazione e della personalità dei prevenuti, la congruità degli aumenti apportati a titolo di continuazione dal primo giudice sulla pena base, come più gravemente modulata, in relazione al numero e alla gravità degli episodi in continuazione, per stabilire se la misura di tali aumenti fosse corretta anche alla stregua dei nuovi principi impiegati per ridisegnare, in accordo alla pronuncia annullatoria del giudice di legittimità e a quella del giudice delle leggi, il complessivo trattamento sanzionatorio per ciascun ricorrente.
Source: Quotidiano Giuridico