Sostituzione DSGA per breve periodo: l’incarico non può eccedere i 3 mesi consecutivi

L’Aran con orientamento del 12 giugno riepiloga la normativa relativa allo sostituzione del titolare dell’incarico di DSGA per un breve periodo. L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al comma 1, prevede una forma di sostituzione che si può definire “breve” del titolare di incarico di DSGA nel caso in cui lo stesso si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa.

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