Non è soggetto a sospensione feriale il termine annuale di separazione ai fini del divorzio

Il termine di legge dilatorio di dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale non è soggetto a sospensione feriale dei termini processuali, sia perchè non si è di fronte chiaramente ad un termine processuale, operante nel caso di giudizi iniziati, sia perchè non si verte neppure in ipotesi di un puro e semplice termine sostanziale di decadenzale. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36176.
Source: Quotidiano Giuridico