Il termine di legge dilatorio di dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale non è soggetto a sospensione feriale dei termini processuali, sia perchè non si è di fronte chiaramente ad un termine processuale, operante nel caso di giudizi iniziati, sia perchè non si verte neppure in ipotesi di un puro e semplice termine sostanziale di decadenzale. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36176.
Source: Quotidiano Giuridico