La Corte di cassazione, con ordinanza n. 32407 dell’ 8 novembre 2021 richiama, in sede di rivalutazione dell’assegno di divorzio, l’orientamento generale in tema di prova secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori – nella specie, il mutamento in pejus del livello reddituale del ricorrente e le condizioni di piena capacità lavorativa del coniuge beneficiario – non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi in sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze. Di qui la rilevata inammissibilità della deduzione in sede di legittimità del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che si risolve in una impropria richiesta di rivalutazione della decisione di merito e del materiale probatorio posto a base della stessa.
Source: Quotidiano Giuridico