Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità del provvedimento dell’autorità giudiziaria che aveva, in sede di appello, condannato agli effetti civili il ricorrente, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado conclusosi con la declaratoria di non punibilità dell’imputato per il reato di diffamazione in quanto commesso nell’esercizio del diritto di critica “storica”, la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità, che non vi fosse stata la violazione dell’art. 6 § 2 CEDU (diritto alla presunzione di innocenza), né la violazione dell’art. 10 della medesima CEDU (diritto alla libera manifestazione del pensiero) (Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 18 novembre 2021, n. 27801/12).
Source: Quotidiano Giuridico