Lavori abusivi: l'ordine di demolizione non può disporsi nei confronti del direttore tecnico

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di condanna per il reato edilizio contestato al tecnico, direttore dei lavori abusivi, sul presupposto che tale veste non gli consentiva di ritenere che una semplice comunicazione di inizio lavori potesse consentire la realizzazione dell’opera, disponendo altresì l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, la Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza 16 novembre 2021 n. 41586 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente non era stata disposta la revoca dell’ordine di demolizione nei propri confronti – ha affermato il principio secondo cui l’ordine di demolizione può essere disposto nei confronti del proprietario o comunque di colui che materialmente dispone delle opere e che, pertanto, può provvedere all’adempimento, non potendosi la sua efficacia estendere nei confronti dei soggetti ad altro titolo coinvolti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, per i quali la possibilità di adempiere sarebbe necessariamente subordinata alla volontà del proprietario, avendo costoro concorso alla realizzazione dell’abuso in virtù di un rapporto obbligatorio (vuoi di appalto, vuoi di prestazione d’opera, vuoi di lavoro dipendente o di altra tipologia) corrente con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull’immobile preesistente, che attesa la sua natura personale, è del tutto autonomo da quello che lega il proprietario o committente all’area su cui l’opera viene realizzata.
Source: Quotidiano Giuridico