Stalking: integrato il reato anche senza certificato medico dello “stato patologico”

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità di un uomo in relazione al reato di atti persecutori, aveva rideterminato la pena in senso migliorativo per l’imputato, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 22 novembre 2021, n. 42659 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era da considerarsi erronea in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., anzichè di altro meno grave reato – ha ribadito il principio secondo cui ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p., non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Source: Quotidiano Giuridico