Codice di condotta

Premessa

Ogni iscritto alla Associazione PIUE, di seguito PIUE , nell’esercizio delle attività professionali di Comunicatori deve comportarsi con il pieno rispetto delle regole di condotta professionale formulate dal presente Codice.

Principi e norme attinenti alla qualifica professionale

Articolo 1 – Ciascun iscritto a PIUE diventa tale, in accordo con le norme previste dallo Statuto, con la piena accettazione del presente Codice di Condotta di Comunicatori.

Articolo 2 – Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto di PIUE, ciascun iscritto è tale in quanto esercita, o ha esercitato, un’attività professionale di Comunicatore.
Obblighi di carattere generale.

Articolo 3 – Nell’esercitare la sua attività professionale ogni iscritto a PIUE è tenuto a rispettare i principi della dichiarazione universale dei diritti umani con riferimento specifico alla libertà di espressione e alla libertà di stampa ed informazione, da cui deriva per effetto concreto il diritto di ogni individuo di ricevere tutte le informazioni; questo con il solo limite che deriva dall’opportuna riservatezza delle informazioni a carattere istituzionale, confidenziale o aziendale.

Articolo 4 – Nell’esercizio della sua attività professionale ogni iscritto al PIUE deve dimostrare onestà, lealtà, nonché integrità personale e professionale. Si intende per integrità personale il mantenimento di elevati principi morali e di buona reputazione; per integrità professionale si intende l’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei Protocolli e dei Codici di etica e di comportamento adottati da PIUE. In particolare egli non farà uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno e di informazioni false o devianti. In questo spirito egli vigila sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prende tutte le necessarie misure per impedire il ricorso, anche se casuale, a pratiche o a metodi incompatibili con questo Codice.

Articolo 5 – Le attività di Comunicazione debbono essere realizzate con chiarezza e trasparenza; debbono essere immediatamente identificabili come tali e debbono offrire elementi chiari sulla loro origine e non debbono mai tendere ad ingannare o a far commettere errori a terzi.

Articolo 6 – Il dovere di rendere le attività professionali di Comunicazione immediatamente identificabili e il dovere di trasparenza di tali attività comportano per gli iscritti a PIUE – siano essi liberi professionisti, cultori od operanti in organizzazioni private o pubbliche – l’obbligo di evidenziare, in tutto il materiale informativo all’uopo realizzato, che l’informazione viene diffusa per conto di una azienda o organizzazione, con modalità tali da garantire l’identificabilità e la trasparenza secondo fattispecie.

Articolo 7 – Nei suoi rapporti con gli altri settori della comunicazione sociale e di impresa, il Comunicatore deve rispettare le regole e le pratiche di condotta professionale di tali professioni in modo che da questo suo comportamento non derivi mai un conflitto tra le regole di condotta della professione e la pratica professionale.

Obblighi di carattere specifico verso i committenti

Articolo 8 – Gli iscritti a PIUE non possono assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi senza il consenso esplicito dei committenti interessati.

Articolo 9 – Nell’esercizio della sua attività professionale ciascun iscritto a PIUE deve scrupolosamente mantenere il segreto professionale e la più completa discrezione; in particolare egli non può riferire alcuna informazione confidenziale o di studio o di ricerca ricevuta dai suoi committenti, passati o presenti, e fare uso di tale informazione senza l’autorizzazione espressa di tali committenti.

Articolo 10 – Ogni iscritto a PIUE che ha un interesse finanziario o di affari in una attività diversa da quella per cui opera su un piano professionale di Comunicatore, non deve essere condizionato da tali interessi nell’esercizio della sua attività professionale e neppure dare luogo a suggerimenti o raccomandazioni ai propri committenti senza avere chiarito in primo luogo il proprio interesse personale.

Articolo 11 – Ogni iscritto a PIUE deve accettare solo contratti o rapporti con committenti per cui percepirà onorari e compensi commisurati alla prestazione professionale ed eventualmente al raggiungimento di determinati risultati.

Articolo 12 – Ogni iscritto a PIUE non può accettare per la propria attività professionale resa ai committenti – anche se con il consenso di tali committenti – alcun ulteriore compenso da una terza parte, siano anche sconti o percentuali di qualsiasi tipo.

Articolo 13 – Quando nell’esecuzione di un’attività di Comunicazione le iniziative previste possono rendere necessari atti difformi alla condotta professionale, o che implicano un atto contrario ai principi del presente Codice, l’iscritto a PIUE deve immediatamente informare il proprio committente ed interrompere conseguentemente tali iniziative.

Obblighi nei confronti della opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione

Articolo 14 – Lo spirito di questo Codice ed i principi specificati negli articoli precedenti, ed espressamente negli artt. 1-2-3-4-5-6-7, implicano un costante rispetto da parte di ogni iscritto a PIUE del diritto d’informazione e, soprattutto, del dovere di fornire ogni informazione richiesta entro i soli limiti di carattere confidenziale che possono derivare dall’esercizio pratico delle attività di Comunicazione; tali principi comportano il rispetto del diritto di indipendenza e di iniziativa dei mezzi di informazione.

Articolo 15 – Ogni iscritto a PIUE nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettare gli interessi pubblici e la dignità dell’individuo. È sua responsabilità personale comportarsi sempre correttamente e onestamente con i suoi committenti, passati e presenti, con i mezzi di comunicazione, con il pubblico e con gli iscritti a PIUE. Di conseguenza egli non deve consapevolmente, o per imperizia, distribuire informazioni false o devianti e deve usare la massima cura per evitare che questo accada inavvertitamente.

Aspetti Sanzionatori

Articolo 16 – In ottemperanza all’articolo 12 dello Statuto di PIUE, i comportamenti o azioni non conformi a questo codice di condotta, verranno valutati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, su segnalazione del Collegio dei Probiviri, con gradualità, fino alla radiazione dall’associazione per indegnità morale.