Rinnovazione istruttoria: quando il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di prove?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di rapina aggravata, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 2 febbraio 2022, n. 3720 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la prova di cui il giudice aveva disposto d’ufficio la rinnovazione a norma dell’art. 507, c.p.p., era da ritenersi colpita dal vizio di radicale inutilizzabilità, atteso che la prova era stata rinnovata in violazione di una precisa norma processuale che regola l’ammissione extra ordinem della prova ad iniziativa del giudice – ha invece affermato il principio secondo cui il potere officioso del Giudice di disporre l’assunzione di nuovi (o rinnovati) mezzi di prova esercitato nel perseguimento dell’interesse della ricerca della verità in vista dell’accertamento di condotte descritte in imputazione, non trova un limite nel potere dispositivo in materia di prove delle parti ed è esercitabile anche per la rinnovazione di esame già compiuto, purché ne ricorra l’assoluta necessità.
Rinnovazione istruttoria: quando il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di prove?
Source: Quotidiano Giuridico
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