È nei poteri del giudice valutare gli elementi di fatto utili ai fini della qualificazione della domanda che, sebbene formalmente proposta in termini di nullità, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice nel suo effettivo contenuto, dal momento che il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, con l’unico limite che la sua interpretazione non si spinga oltre a configurare una domanda radicalmente difforme dal petitum e dalla causa petendi. Lo ha ribadito Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 25492 del 2021.
Source: Quotidiano Giuridico