La pensione di privilegio per i militari è un trattamento economico spettante al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che abbia contratto un’infermità o una lesione per causa di servizio, rendendolo inidoneo al servizio o comunque menomato.
A differenza delle pensioni ordinarie, questa prestazione viene concessa indipendentemente dall’anzianità contributiva maturata al momento dell’evento.
Tipologie di Pensione
Esistono due forme principali di trattamento privilegiato:
- Pensione privilegiata ordinaria: Spetta al personale in servizio permanente se l’infermità è riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
- Pensione privilegiata tabellare: Destinata ai militari di leva o graduati di truppa che abbiano subito menomazioni durante il servizio obbligatorio.
Procedura per la richiesta
L’iter è complesso e richiede l’accertamento di due requisiti fondamentali: la gravità clinica dell’infermità e il nesso di causalità con il lavoro svolto.
- Presentazione della domanda: L’istanza deve essere presentata preferibilmente entro 2 anni dalla cessazione dal servizio per ottenere il beneficio retroattivo dalla data del congedo. Se presentata dopo, la pensione decorre dal mese successivo alla domanda.
- Sede di presentazione:
- Inps: Per tutto il personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2010 in poi (tramite portale online).
- Ministero della Difesa (Previmil): Per il personale in ausiliaria o cessato prima del 2010.
- Accertamento Sanitario: Il richiedente viene convocato dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) per una visita volta a determinare la categoria di invalidità (dalla 1ª alla 8ª categoria).
- Parere del Comitato di Verifica: La pratica passa al Comitato di verifica per le cause di servizio, che deve confermare ufficialmente il legame tra l’infermità e l’attività operativa svolta.
- Liquidazione: Una volta emesso il decreto di riconoscimento, l’ente previdenziale provvede al pagamento dei ratei.
Fonti utilizzate
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare, Art. 1884).
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